La vicenda prende le mosse da una pronuncia del Tribunale di Ivrea che applicava all’imputato la pena di mesi 4 di arresto e € 1.000,00 di ammenda, sostituita ex art. 186, comma 9bis, C.d.S. con il lavoro di pubblica utilità, oltre alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per mesi 9.
La IV sezione della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 48330 del 19 ottobre 2017, analizza la censura sollevata dalla difesa in merito all’erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 186, comma 9bis, C.d.S.
Partendo da un’interpretazione strettamente letterale, il Supremo Consesso sottolinea come il comma 9bis in parola affermi che <<in caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il Giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato>>. Nel caso in cui, invece, si verifichi <<la violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il Giudice che procede o il Giudice dell’esecuzione, a richiesta del Pubblico Ministero o di ufficio – con le formalità di cui all’art. 666 c.p.p. -, tenuto conto dei motivi, dell’entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della misura di sicurezza della confisca>>.
Ebbene, se il Giudice deve disporre la revoca della pena sostitutiva nell’ipotesi di violazione degli obblighi inerenti allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, appare evidente come ciò comporti il ripristino della pena sostituita. È, quindi, logica conseguenza che, anteriormente a tale ripristino, la sanzione amministrativa in parola deve essere stata sospesa.
È chiaro, infatti, che se la sanzione accessoria avesse immediata effettività, lo scopo premiale di cui al predetto articolo vedrebbe del tutto vanificata la propria ratio.
Al termine dei lavori di pubblica utilità, infatti, il Giudice fissa una nuova udienza in cui, dopo avere accertato l’esito positivo degli stessi, adotta alcuni provvedimenti conseguenti alla natura premiale della pena sostitutiva prescelta: dichiara estinto il reato, revoca la confisca del veicolo ove precedentemente inflitta e dimezza la durata della sospensione della patente di guida. Considerando i lunghi tempi della giustizia, la Corte di Cassazione ritiene, quindi, non corretta la sospensione della patente di guida al momento dell’applicazione della pena sostitutiva, poiché, così operando, molto probabilmente, il condannato arriverebbe all’udienza ora richiamata avendo già sopportato l’intero periodo di sospensione, vedendo quindi totalmente vanificato il dimezzamento previsto dalla norma.